Lista verde o ambra? Codice EER e allegato VII

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  • 2026-10-09

Permitra • classificazione dei rifiuti 

Lista verde o ambra? Perché il solo codice EER non basta

Un committente comunica il codice del rifiuto 15 01 02 oppure 19 12 04 e afferma: «È semplice plastica, basta l’allegato VII». È sufficiente per accettare il carico e partire?

Il solo codice non consente di stabilirlo. Vediamo come verificare il rifiuto concreto, il percorso e l’impianto destinatarioprima di scegliere la procedura corretta.

Questa guida riguarda le norme UE sulle spedizioni di rifiuti. Le informazioni del GIOŚ descrivono la prassi amministrativa polacca; verifica i requisiti delle autorità competenti per ogni percorso.

Tre verifiche prima di scegliere l’allegato VII

Prima di accettare l’incarico, controlla nell’ordine tre elementi:

1

Codice del rifiuto: individua il codice EER/LoW e la corretta voce Basilea/OCSE: hanno funzioni diverse.
2

Lotto effettivo: verifica composizione, contaminanti, proprietà ed eventuali miscele.
3

Percorso e impianto: identifica il paese di destinazione, gli Stati di transito e l’operazione prevista di recupero o smaltimento.

Due sistemi di codici, due domande diverse

Sistema Esempio Che cosa determina?
Elenco europeo dei rifiuti — EER/LoW 15 01 02, 19 12 04 La tipologia di rifiuto per la tracciabilità e la classificazione come pericoloso o non pericoloso. Non equivale di per sé all’iscrizione nella lista verde delle spedizioni.
Voci Basilea/OCSE e allegati III, IIIA, IIIB e IV ad es. B1010 per determinati rottami metallici; EU3011 per specifici rifiuti plastici spediti all’interno dell’UE Insieme alle altre condizioni, consentono di individuare la procedura informativa o quella di notifica e autorizzazione preventive.

In pratica, la «lista verde» comprende i rifiuti dell’ allegato III del regolamento 2024/1157; l’articolo 18 può applicarsi anche a determinate miscele dell’ allegato IIIA e ai rifiuti dell’ allegato IIIBse tutte le condizioni sono rispettate. La «lista ambra» comprende i rifiuti dell’ allegato IV, soggetti a notifica e autorizzazione scritte preventive. Nell’UE anche i rifiuti destinati allo smaltimento richiedono la notifica, benché la descrizione del materiale possa corrispondere a una voce verde. GIOŚ: quando serve la notifica.

Per le normali spedizioni destinate al recupero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, gli obblighi dell’articolo 18 si applicano a quantità superiori a 20 kg. Analisi di laboratorio e prove di trattamento seguono le condizioni specifiche dell’articolo 4, paragrafo 5.

Esiste inoltre una terza situazione: manca una singola voce applicabile negli allegati oppure si tratta di una miscela non ammessa. Questo non rende il rifiuto automaticamente «ambra», ma per il recupero è in genere comunque richiesta la notifica con autorizzazione. Verifica separatamente le eccezioni previste dalla legge. GIOŚ: rifiuti e miscele non elencati.

Cinque passaggi per individuare la procedura prima del carico

1. Identifica il contenuto reale del carico

Richiedi codice EER/LoW, origine, descrizione dettagliata, composizione e dati su impurità e contaminazioni. Per le plastiche verifica i polimeri e gli altri materiali; per le frazioni da selezione considera la composizione effettiva del lotto, non solo il nome commerciale. La documentazione può comprendere specifiche, analisi o dati del processo di selezione. Non attribuire una voce Basilea/OCSE dal solo titolo dell’offerta di trasporto.

2. Individua la voce corretta negli allegati

Leggi integralmente la voce Basilea/OCSE e l’allegato III, IIIA, IIIB o IV pertinente del regolamento 2024/1157. Verifica descrizione, campo di applicazione, eccezioni e restrizioni secondo la destinazione. Una miscela di più rifiuti «verdi» non diventa automaticamente verde: per la procedura informativa deve rientrare in una voce appropriata dell’allegato IIIA o in una singola voce applicabile e rispettarne le condizioni. La Commissione europea distingue EU3011, EU48 e AC300 per diverse frazioni di plastica movimentate all’interno dell’UE; fuori dall’UE valgono regole differenti, anche per B3011. Commissione: spedizioni di rifiuti plastici.

3. Valuta contaminazioni, caratteristiche pericolose e POP

Trovare una descrizione simile nella lista verde non basta. Ai sensi dell’allegato III, la contaminazione può escludere l’articolo 18 se aumenta significativamente i rischi del rifiuto o ne impedisce il recupero ecologicamente corretto. Verifica le caratteristiche di pericolo e la presenza di inquinanti organici persistenti (POP): al raggiungimento dei limiti pertinenti dell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 potrebbe essere necessaria la notifica con autorizzazione, anche se il rifiuto non è classificato pericoloso. Regolamento 2024/1157: articolo 4 e allegato III.

Non esiste una percentuale universale di impurità ammessa per tutti i rifiuti. Contano la singola voce, le caratteristiche del rifiuto e la possibilità di recupero ecologicamente corretto; consulta gli eventuali criteri speciali nella normativa vigente. Commissione: criteri di contaminazione.

4. Controlla lo scopo e l’impianto effettivo

Accerta se il rifiuto è destinato al recupero (R) oppure allo smaltimento (D), chi lo riceverà e quale operazione sarà concretamente eseguita. L’articolo 18 riguarda specifiche spedizioni destinate al recupero: non applicarlo solo perché il rifiuto sarebbe teoricamente riciclabile. Le spedizioni destinate allo smaltimento all’interno dell’UE sono vietate in linea di principio; quando è possibile ottenere l’autorizzazione alle condizioni dell’articolo 11, si applica la procedura PIC. Commissione: principali procedure.

5. Verifica la destinazione e tutti i paesi di transito

Indica i paesi di spedizione, transito e destinazione. Un rifiuto «verde» non può sempre viaggiare verso qualsiasi paese con il solo allegato VII. Ad esempio, dal 21 maggio 2026 le esportazioni di rifiuti plastici dall’UE verso paesi terzi, compresi quelli OCSE, sono soggette a una specifica procedura di notifica e autorizzazione preventive; all’interno dell’UE i rifiuti EU3011 conformi possono rientrare nell’articolo 18. Per i paesi non OCSE valgono ulteriori divieti e norme transitorie. Verifica le disposizioni di importazione e transito e le autorizzazioni nazionali del trasportatore. Commissione: norme per la plastica; GIOŚ: destinazioni. Dal 21 novembre 2026 le esportazioni di rifiuti plastici verso paesi non OCSE saranno vietate almeno fino al 21 maggio 2029.

Esempi: 15 01 02 e 19 12 04 — che cosa possiamo affermare?

Codice EER/LoW Che cosa indica il codice Che cosa manca ancora
15 01 02 Imballaggi in plastica. Quali polimeri contiene? Il materiale è sufficientemente omogeneo e privo di impurità problematiche? Quale voce di spedizione corrisponde al lotto e dove è diretto?
19 12 04 Plastica e gomma da trattamento meccanico dei rifiuti. Quali sono le percentuali effettive di plastica e gomma? Quali polimeri e impurità? Il lotto rispetta una singola voce oppure una voce specifica per le miscele?

In entrambi i casi, alla domanda «Posso viaggiare con l’allegato VII?» la risposta corretta è: invia la descrizione e composizione del lotto concreto, il percorso e l’impianto destinatario. Non affermiamo che tutti i rifiuti 19 12 04 richiedano la notifica o che tutti i 15 01 02 seguano la procedura verde. Gli esempi mostrano i limiti del solo codice. Commissione: criteri per la plastica.

Quali documenti derivano dalla classificazione?

Esito della verifica Procedura per una spedizione tipica nell’UE Che cosa predisporre?
Rifiuto conforme all’allegato III o IIIB; eventuale miscela conforme all’allegato IIIA Per il recupero: procedura informativa dell’articolo 18, dopo verifica delle altre condizioni e restrizioni. Nuovo formulario dell’allegato VII, contratto conforme all’articolo 18 e dati richiesti su soggetti e impianto.
Rifiuto elencato nell’allegato IV Notifica e autorizzazione scritte preventive (PIC). Notifica, autorizzazioni delle autorità competenti interessate e documento di movimento appropriato.
Assenza di una singola voce applicabile o miscela non esentata In genere PIC; non chiamare automaticamente il rifiuto «ambra». Chiarire la classificazione e completare la notifica prima della spedizione.
Rifiuto destinato allo smaltimento nell’UE Le spedizioni destinate allo smaltimento all’interno dell’UE sono vietate in linea di principio; quando è possibile ottenere l’autorizzazione alle condizioni dell’articolo 11, si applica la procedura PIC. Verificare l’ammissibilità e ottenere i consensi prima della partenza.

Polonia — indicazioni del GIOŚ: Dal 21 maggio al 31 dicembre 2026 il GIOŚ ammette il nuovo allegato VII cartaceo fuori da DIWASS per le spedizioni dell’articolo 18; è necessario anche il contratto conforme al nuovo articolo 18. Dal 1° gennaio 2027 il GIOŚ prevede l’utilizzo di DIWASS per le spedizioni della lista verde. Le nuove notifiche PIC seguono la procedura elettronica applicabile dal 21 maggio 2026. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, il precedente regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi se la notifica è stata presentata e l’autorità di destinazione ne ha accusato ricevuta prima di tale data. GIOŚ: transizione allegato VII; GIOŚ: notifiche PIC.

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non concordano sulla classificazione ai sensi degli allegati III, IIIA, IIIB o IV, non decidere autonomamente in favore dell’allegato VII. Il regolamento 2024/1157 prevede in tal caso la notifica con autorizzazione preventiva (articolo 29, paragrafo 4).

FAQ — domande frequenti

Il codice non ha l’asterisco: è automaticamente lista verde?

No. L’asterisco riguarda l’elenco europeo dei rifiuti; la procedura transfrontaliera dipende anche dalla voce di spedizione, composizione, trattamento e destinazione.

Ogni miscela di rifiuti pericolosi o non pericolosi è «lista ambra»?

No. Alcune miscele dell’allegato IIIA possono seguire l’articolo 18; altre richiedono PIC anche senza una voce propria nell’allegato IV. Verifica composizione e voce pertinente.

EU3011 basta per esportare plastica fuori dall’UE?

No. EU3011 riguarda determinate spedizioni interne all’UE. Le esportazioni extra-UE hanno restrizioni specifiche, inclusa la PIC dal 21 maggio 2026. Commissione: regole secondo la destinazione.

Quali informazioni inviare per verificare la classificazione?

Occorrono codice EER/LoW, origine e composizione, analisi o specifiche disponibili, quantità, percorso e paesi di transito, impianto destinatario e operazione R/D prevista. Solo così si può verificare la voce dell’allegato e scegliere allegato VII o PIC.

Hai solo il codice EER e non sai se puoi trasportare il carico?

Invia codice, descrizione e composizione, paesi di spedizione, destinazione e transito e impianto destinatario. Permitra ti aiuta a classificare la spedizione specifica e individuare la procedura corretta prima del carico.

Fonti ufficiali e approfondimenti

  1. Regolamento (UE) 2024/1157, articoli 4, 18 e 29 e allegati III, IIIA, IIIB e IV.
  2. GIOŚ, spedizioni di rifiuti della lista verde.
  3. GIOŚ, procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive.
  4. Commissione europea, spedizioni di rifiuti plastici.
  5. Commissione europea, attuazione del regolamento 2024/1157.
  6. GIOŚ: transizione dell’allegato VII (Polonia).
  7. GIOŚ: DIWASS e notifiche PIC precedenti (Polonia).
Questo articolo offre informazioni generali verificate su fonti ufficiali il 9 ottobre 2026. Non sostituisce l’analisi di una spedizione specifica: contano il rifiuto, la rotta e l’impianto.

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