DIWASS dopo il 21 maggio 2026 — cosa deve sapere un trasportatore di rifiuti?

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  • 2026-06-30

Dal 21 maggio 2026 DIWASS modifica la gestione della documentazione per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti nell’Unione europea. Verifica cosa deve avere un trasportatore, quando è sufficiente l’Allegato VII e quali documenti preparare in caso di controllo.

Questo articolo riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dal Regolamento (UE) 2024/1157, in particolare le spedizioni che coinvolgono Stati membri dell’UE. Non descrive le procedure nazionali applicabili al trasporto interno di rifiuti all’interno di un singolo Paese.

In teoria, DIWASS dovrebbe servire alla gestione elettronica di documenti, notifiche e allegati. In pratica — secondo le nostre attuali conoscenze — il sistema non è ancora pienamente pronto per funzionare normalmente in tutti i casi, soprattutto per i trasporti con Allegato VII. Per questo motivo, oggi l’aspetto più importante è che le imprese coinvolte nella spedizione abbiano un account DIWASS attivo con lo status “VALID”.

TL;DR

DIWASS dal 21 maggio 2026 — cosa cambia per il trasportatore?

La modifica più importante è che, per il trasporto internazionale di rifiuti, non è più sufficiente avere soltanto un documento cartaceo in cabina come regola generale.

Dal 21 maggio 2026 i soggetti coinvolti nella spedizione di rifiuti dovrebbero essere registrati in DIWASS. La Commissione europea indica che DIWASS non consente di inserire manualmente i dati dell’operatore durante la creazione di un documento: l’impresa deve essere registrata in precedenza, altrimenti non comparirà nell’elenco di selezione del sistema. Fonte

Ciò riguarda in particolare soggetti come:

  • la person who arranges the shipment, cioè la persona o impresa che organizza la spedizione,
  • il waste producer, cioè il produttore del rifiuto,
  • il carrier, cioè il trasportatore,
  • il consignee, cioè il destinatario / importatore,
  • la facility, cioè l’impianto di recupero o smaltimento.

La registrazione in DIWASS è una condizione tecnica affinché l’impresa possa essere selezionata nei documenti relativi alla spedizione di rifiuti. Tuttavia, la sola registrazione non significa che l’impresa possieda automaticamente le autorizzazioni richieste per il trasporto o il trattamento dei rifiuti. Fonte

Nota importante per il mercato italiano: DIWASS non sostituisce eventuali obblighi nazionali, compresa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, se richiesta per il tipo di attività svolta.

Periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026

Per le spedizioni con Allegato VII, cioè principalmente per i rifiuti della lista verde destinati al recupero, è previsto un periodo transitorio dal 21 maggio al 31 dicembre 2026.

Durante questo periodo, l’Allegato VII può continuare a essere gestito principalmente in forma cartacea. La Commissione europea indica che, a causa di problemi tecnici legati al pieno funzionamento del sistema, in questo periodo i documenti dell’Allegato VII dovrebbero essere gestiti come in precedenza, quindi soprattutto su carta.

Molto importante: il ministero federale tedesco dell’ambiente, BMUKN, ha indicato che durante il periodo transitorio non dovrebbero essere applicate sanzioni se i documenti dell’Allegato VII e gli altri documenti richiesti sono preparati in forma cartacea e accompagnano il trasporto, quando non è possibile prepararli elettronicamente. Allo stesso tempo, è stato sottolineato che tutti i partecipanti alle spedizioni di rifiuti devono comunque registrarsi senza indugio in DIWASS. Fonte

In pratica significa che:

fino al 31 dicembre 2026 è possibile utilizzare l’Allegato VII cartaceo, ma le imprese coinvolte nella spedizione dovrebbero avere un account DIWASS valido.

Nuovo modello di Allegato VII 2026 — cosa deve contenere il documento?

Dal 21 maggio 2026 deve essere utilizzato il nuovo modello di Allegato VII previsto dal Regolamento (UE) 2024/1157. Il BMUKN conferma che anche in caso di documentazione cartacea occorre utilizzare il nuovo modulo dell’Allegato VII previsto dal Regolamento 2024/1157.

Il nuovo modulo contiene, tra l’altro:

  • i dati della persona che organizza la spedizione,
  • i dati dell’importatore / destinatario,
  • la quantità effettiva del rifiuto,
  • la data effettiva della spedizione,
  • i dati dei trasportatori,
  • i dati del produttore del rifiuto,
  • il luogo di inizio della spedizione,
  • i dati dell’impianto di recupero o del laboratorio,
  • il codice del rifiuto,
  • gli Stati di spedizione, transito e destinazione,
  • firme e conferme di ricezione e recupero del rifiuto.

Suggerimento pratico: il conducente non dovrebbe partire con il rifiuto se l’Allegato VII è vecchio, incompleto, privo dei dati del trasportatore, privo del codice del rifiuto oppure senza una chiara indicazione del destinatario e dell’impianto.

Il conducente dovrebbe avere con sé il contratto?

Sì — in pratica raccomandiamo che il conducente abbia con sé una copia del contratto tra le parti, soprattutto per i trasporti con Allegato VII.

Le norme e i modelli documentali indicano che, per le spedizioni con Allegato VII, deve esistere un contratto scritto. Nel nuovo Allegato VII è presente una dichiarazione secondo cui è stato concluso un contratto scritto valido con il destinatario e — se del caso — con il gestore dell’impianto.

Nel modello allegato di contratto per l’Allegato VII è indicato anche l’obbligo di rendere disponibile una copia del contratto su richiesta delle autorità competenti. Ciò riguarda sia la persona che organizza la spedizione sia il destinatario.

La nostra raccomandazione è quindi semplice:

il conducente dovrebbe avere con sé una copia del contratto oppure almeno la possibilità di esibirlo immediatamente durante un controllo.

La soluzione migliore è preparare per il conducente un set completo:

  • nuovo Allegato VII,
  • CMR,
  • copia del contratto Allegato VII,
  • documenti commerciali, se richiesti,
  • conferma che il trasportatore possiede le autorizzazioni nazionali richieste per il trasporto di rifiuti,
  • istruzioni di contatto in caso di controllo.

Cosa deve verificare il trasportatore prima del carico?

Prima di accettare un trasporto di rifiuti, il trasportatore dovrebbe verificare alcuni elementi.

1. Tutte le imprese hanno un account DIWASS?

Durante il periodo transitorio, l’aspetto più importante è che i partecipanti al trasporto abbiano un account DIWASS attivo con lo status “VALID”.

Ciò riguarda in particolare:

  • il caricatore / l’organizzatore della spedizione,
  • il destinatario,
  • l’impianto,
  • il trasportatore.

Se il partner commerciale non ha un account DIWASS, il trasporto può diventare problematico, perché l’impresa non potrà essere selezionata nel sistema quando la documentazione sarà preparata elettronicamente. La Commissione europea indica che la mancata registrazione dell’operatore impedisce la sua selezione nei documenti DIWASS.

2. Viene utilizzato il nuovo Allegato VII?

Dal 21 maggio 2026 deve essere utilizzato il nuovo modello di Allegato VII — PDF da scaricare.

Non è sufficiente un “vecchio Allegato VII” che il cliente ha salvato da anni. Conviene verificare la struttura del modulo e la base giuridica.

3. Esiste un contratto Allegato VII?

Per i trasporti con Allegato VII deve esistere un contratto scritto tra le parti competenti. Nella maggior parte dei casi sarà un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario, e in pratica anche con l’impianto, se si tratta di un soggetto distinto.

Contratto Allegato VII ENG — modello da scaricare.

4. I dati nei documenti sono coerenti?

I problemi più frequenti durante i controlli non derivano dalla mancanza di un documento, ma da incongruenze.

Verifica che coincidano:

  • codice del rifiuto,
  • descrizione del rifiuto,
  • peso,
  • luogo di carico,
  • luogo di scarico,
  • dati del destinatario,
  • dati dell’impianto,
  • dati del trasportatore,
  • Paesi di transito,
  • numeri di registrazione dei veicoli, se inseriti,
  • CMR e Allegato VII.

Se l’Allegato VII indica una cosa e il CMR un’altra, il trasporto è rischioso.

Cosa fare se il partner commerciale non ha un account DIWASS?

Per prima cosa bisogna stabilire se il trasporto viaggia con:

  • Allegato VII, cioè lista verde,
  • oppure in procedura di notification, cioè con preventiva notifica e autorizzazione delle autorità.

Se si tratta di una spedizione con Allegato VII, durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 è ancora possibile utilizzare il documento cartaceo, ma il partner commerciale dovrebbe registrarsi in DIWASS il prima possibile.

Se invece il trasporto richiede la notification, la situazione è più seria. Per la procedura di notifica, l’obbligo di utilizzare DIWASS si applica dal 21 maggio 2026 e il periodo transitorio per l’Allegato VII cartaceo non riguarda tali trasporti.

In pratica conviene inviare al cliente un breve messaggio:

Vi chiediamo di confermare se la vostra impresa dispone di un account DIWASS attivo con lo status “VALID”. Vi chiediamo inoltre di inviarci il nuovo Allegato VII, una copia del contratto Allegato VII e la conferma che tutti i dati nei documenti siano coerenti con il trasporto effettivo.

Controllo del trasporto di rifiuti — quando il trasportatore può avere problemi?

Il trasportatore può avere problemi se:

  • non ha con sé il nuovo Allegato VII,
  • l’Allegato VII è redatto sul vecchio modello,
  • manca il contratto o non è possibile esibirlo rapidamente,
  • il trasportatore non è indicato nei documenti,
  • i dati del CMR e dell’Allegato VII sono diversi,
  • il codice del rifiuto è errato,
  • il destinatario o l’impianto non corrisponde ai documenti,
  • le imprese coinvolte nella spedizione non hanno un account DIWASS valido,
  • il trasporto richiede la notification ma non esiste un’autorizzazione in DIWASS,
  • il trasportatore non possiede le autorizzazioni nazionali richieste per il trasporto di rifiuti.

DIWASS non sostituisce le autorizzazioni nazionali. Se un determinato Paese richiede la registrazione o l’autorizzazione del trasportatore di rifiuti, il solo account DIWASS non è sufficiente.

Le regole più importanti per il trasportatore

Ad oggi, l’approccio migliore è adottare una procedura semplice:

  • Verifica se la merce è un rifiuto.
  • Stabilisci se il trasporto viaggia con Allegato VII o richiede notification.
  • Controlla se tutte le parti hanno un account DIWASS valido.
  • Usa il nuovo modello di Allegato VII dal 21 maggio 2026.
  • Fornisci al conducente una copia dell’Allegato VII, del CMR e del contratto.
  • Verifica la coerenza dei dati prima del carico.
  • Non considerare l’account DIWASS come sostituto delle autorizzazioni nazionali.

Riepilogo

DIWASS avrebbe dovuto introdurre dal 21 maggio 2026 la piena digitalizzazione delle spedizioni di rifiuti nell’UE. In pratica, il sistema è ancora in fase di implementazione e per i trasporti con Allegato VII è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026.

Questo però non significa che i nuovi obblighi possano essere ignorati.

Oggi per il trasportatore gli elementi più importanti sono:

account DIWASS valido, nuovo modello di Allegato VII, copia del contratto, coerenza dei dati e documentazione completa in cabina.

Se uno qualsiasi di questi elementi non è soddisfatto, il trasporto può essere contestato durante un controllo. Nel trasporto di rifiuti è meglio fermare il problema prima del carico che doverlo spiegare più tardi su strada.

Disclaimer legale e giurisdizionale: questo articolo riguarda spedizioni transfrontaliere di rifiuti disciplinate dalle norme UE. Non sostituisce una verifica caso per caso. Obblighi nazionali di registrazione, autorizzazione e controllo possono continuare ad applicarsi nei Paesi di spedizione, transito e destinazione.

La nostra missione è aiutare aziende come la tua a entrare in nuovi mercati, aumentare i margini e ottenere senza stress le autorizzazioni necessarie per il trasporto di rifiuti in tutta Europa.

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