Trasporto di rifiuti in Svizzera nel 2026: allegato VII e transito

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  • 2026-10-12

Permitra • Svizzera

Trasporto di rifiuti verso e attraverso la Svizzera nel 2026: allegato VII, notifica, transito e documenti del trasportatore

Ricevi un incarico per trasportare rifiuti dalla Germania alla Svizzera oppure dalla Germania all’Italia passando per la Svizzera. Basta l’allegato VII? Servono il consenso dell’UFAM, l’iscrizione del trasportatore o l’accesso a DIWASS?

La risposta dipende dalla direzione del trasporto, dalla classificazione del rifiuto, dal trattamento previsto e dai Paesi lungo il percorso. Di seguito esaminiamo le decisioni nell’ordine in cui conviene prenderle prima di accettare l’incarico.

Tre verifiche prima di entrare in Svizzera

Prima di accettare l’incarico, verifica in sequenza questi tre elementi:

1

Direzione e Paesi di transito: stabilisci se entri in Svizzera, ne esci oppure la attraversi soltanto.
2

Rifiuto e procedura: controlla la voce Basilea/OCSE, la composizione effettiva, l’operazione di recupero e i requisiti dell’UE e della Svizzera.
3

Trasportatore e frontiera: prepara i documenti relativi ai rifiuti, quelli doganali e le autorizzazioni necessarie sull’intero percorso.

1. Parti dal percorso: importazione, esportazione o transito?

Il regolamento (UE) 2024/1157 si applica sul versante dell’UE, ma non si applica direttamente in Svizzera. In Svizzera si applicano principalmente l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), la Convenzione di Basilea e la decisione dell’OCSE. Le nuove regole dell’UE incidono comunque sui trasporti tra UE e Svizzera. Le notifiche la cui ricezione è stata confermata dall’autorità competente di destinazione prima del 21 maggio 2026 possono restare soggette al regolamento (CE) n. 1013/2006 ai sensi dell’articolo 85: verifica i termini applicabili ai consensi e al trattamento. UFAM: effetti delle nuove norme dell’UE sulla Svizzera (luglio 2026).

Percorso Cosa verificare per prima cosa? Autorità competente in Svizzera
UE → Svizzera
ad es. DE → CH
La procedura di esportazione dall’UE e l’eventuale consenso svizzero all’importazione; presta particolare attenzione a B3011. UFAM come autorità di destinazione, se è necessario il consenso svizzero.
Svizzera → UE
ad es. CH → DE
Se serve l’autorizzazione dell’UFAM all’esportazione e quale procedura si applica all’importazione nell’UE. UFAM come autorità del Paese di spedizione quando l’esportazione è soggetta ad autorizzazione.
Transito attraverso la Svizzera
ad es. DE → CH → IT
Se il transito deve essere notificato all’UFAM e quali procedure si applicano nei Paesi di spedizione e destinazione. UFAM come autorità di transito per le spedizioni soggette a notifica.

2. Verifica il rifiuto: allegato VII o consenso?

Individua prima il codice dell’elenco dei rifiuti, la composizione effettiva, eventuali contaminazioni, la voce Basilea/OCSE pertinente e l’operazione prevista di recupero o smaltimento. Il solo codice a sei cifre dell’elenco europeo dei rifiuti (EER/LoW), o l’assenza dell’asterisco, non autorizza una spedizione con allegato VII. Verifica anche le regole svizzere per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo: il consenso dell’UFAM può essere necessario anche per una voce della lista verde. UFAM: guida al traffico transfrontaliero di rifiuti, capitoli 3–6.

Per l’importazione in Svizzera è generalmente richiesto il consenso dell’UFAM (art. 22 OTRif). Un’importante eccezione riguarda determinati rifiuti provenienti da Paesi UE/OCSE e destinati al recupero: devono figurare nella lista verde dell’OCSE e non essere soggetti a controllo ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 OTRif. Per l’esportazione dalla Svizzera è generalmente necessaria l’autorizzazione dell’UFAM (art. 15 OTRif), con un’eccezione corrispondente per determinati rifiuti della lista verde destinati al recupero in Paesi UE/OCSE. Se è richiesta la procedura di consenso, il solo allegato VII non basta.

Se il percorso passa attraverso la Svizzera, l’art. 29 OTRif richiede di regola una notifica all’UFAM. Per una spedizione notificata, l’UFAM può vietare il transito entro 5 giorni dalla conferma di ricezione della notifica da parte dell’autorità competente di destinazione. Il consenso al transito è generalmente tacito. L’esenzione svizzera dalla notifica riguarda il transito per recupero di determinati rifiuti della lista verde OCSE o della lista B della Convenzione di Basilea. L’assenza di una notifica svizzera non determina automaticamente la procedura richiesta dai Paesi dell’UE. UFAM: regole di transito, capitolo 6; elenco dei transiti aggiornato al 1° ottobre 2026.

3. Cosa deve preparare il trasportatore?

  • Documento relativo ai rifiuti: il nuovo modulo dell’allegato VII e il contratto previsto dall’articolo 18 per le spedizioni effettivamente ammesse alla procedura di informazione generale, oppure il documento di movimento e i consensi per quelle notificate. L’UFAM mette a disposizione il nuovo modulo e un modello di contratto. Verifica quale versione è accettata nel regime transitorio applicabile nel 2026. UFAM: modulo e contratto.
  • Formalità doganali: i rifiuti che attraversano la frontiera svizzera devono essere dichiarati correttamente. Per quelli soggetti a controllo, i dati del consenso o della notifica sono rilevanti per la documentazione doganale. I rifiuti speciali in transito vanno dichiarati come tali. UFAM: capitoli 6 e 9.
  • Requisiti nell’UE: verifica le autorizzazioni nazionali del trasportatore in ogni Paese dell’UE lungo la tratta. L’UFAM conferma che i trasportatori che operano fisicamente nell’UE devono registrarsi in DIWASS. Per la convalida scegli l’autorità competente dell’UE; non selezionare l’UFAM, perché non convalida gli account DIWASS. UFAM: punti 6–7.
  • ADR/SDR: verifica separatamente se il carico concreto è classificato come merce pericolosa ai fini del trasporto. La classificazione come rifiuto controllato o pericoloso non risolve automaticamente la questione ADR. UFAM: capitolo 9.2.

Nel 2026 le imprese svizzere possono continuare a compilare e firmare l’allegato VII su carta e a inviarlo ai partner. Sul versante dell’UE, dal 21 maggio al 31 dicembre 2026 è prevista una gestione transitoria cartacea per l’articolo 18. Per i trasporti programmati nel 2027 verifica il flusso elettronico nell’UE e l’accesso dei partecipanti a DIWASS. La possibilità svizzera di utilizzare la carta non costituisce un’esenzione generale dagli obblighi dell’UE. UFAM: punti 4 e 6; Commissione europea: indicazioni su DIWASS.

Nel trasporto stradale, un trasportatore estero non può effettuare cabotaggio nazionale tra due punti in Svizzera; il divieto vale anche per i rifiuti. Il carico in Svizzera seguito dall’esportazione internazionale all’estero è una situazione diversa. UFAM: capitolo 9.3.

4. Due dettagli che cambiano la decisione

B3011: stesso rifiuto, direzioni diverse

L’UFAM precisa che, dal 21 maggio 2026, l’esportazione di rifiuti plastici della voce B3011 dall’UE alla Svizzera è soggetta sul versante dell’UE a notifica e consenso preventivi scritti ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, lettera c, del regolamento 2024/1157. Secondo l’UFAM, la Svizzera può allo stesso tempo accettare i rifiuti che soddisfano i requisiti senza un proprio consenso all’importazione e non tratta tale notifica sul versante svizzero. Nella direzione CH → UE l’UFAM ammette la procedura con allegato VII per B3011, purché siano soddisfatte le altre condizioni della spedizione. Non indicare quindi automaticamente «B3011 = allegato VII» senza specificare la direzione e analizzare la composizione. UFAM: punto 8.

Audit degli impianti per esportazioni dall’UE dal 2027

Secondo l’UFAM, dal 21 maggio 2027 l’esportazione di rifiuti dall’UE a un impianto svizzero di recupero richiederà un audit dell’impianto che attesti una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. L’esportatore dell’UE deve assicurarsi che venga effettuato. Nel luglio 2026 l’UFAM segnalava l’assenza di un accordo UE–Svizzera che eliminasse questo requisito: verifica la situazione aggiornata prima delle spedizioni successive a tale data. UFAM: punto 9.

Regole distinte riguardano i rifiuti urbani non differenziati inviati dall’UE alla Svizzera per recupero: il regolamento (UE) 2026/1703 ha introdotto un’eccezione per queste esportazioni, entrata in vigore il 30 luglio 2026. Non si tratta di un’esenzione generale dalla procedura di notifica e consenso. Commissione europea: modifica relativa alla Svizzera.

Checklist prima di accettare l’incarico

  • ☐ Conosco Paesi e indirizzi di carico e scarico e tutti i Paesi di transito.
  • ☐ Ho il codice del rifiuto, la composizione, la voce Basilea/OCSE, le informazioni sulle contaminazioni e l’operazione prevista.
  • ☐ Ho verificato i controlli svizzeri e la necessità del consenso in ogni giurisdizione coinvolta.
  • ☐ Per i rifiuti plastici ho verificato le regole B3011 in base alla direzione.
  • ☐ Ho l’allegato VII e il contratto corretti, oppure una notifica valida, i consensi e il documento di movimento.
  • ☐ Ho preparato formalità e documenti doganali e verificato le autorizzazioni nell’UE e DIWASS.
  • ☐ Ho verificato ADR/SDR ed escluso il cabotaggio vietato in Svizzera.

FAQ – domande frequenti

Un trasportatore estero deve avere un numero svizzero di iscrizione per il trasporto di rifiuti?

La Svizzera non impone questo obbligo al solo trasportatore. Occorre però verificare i documenti della spedizione, i requisiti dei Paesi dell’UE e le regole del trasporto stradale.

Il transito dalla Germania all’Italia attraverso la Svizzera richiede sempre il consenso dell’UFAM?

No. Per determinati rifiuti della lista verde destinati al recupero la notifica svizzera non è richiesta. Le spedizioni notificate seguono la procedura svizzera di transito, generalmente con consenso tacito dopo il termine applicabile. Verifica sempre gli obblighi in Germania e Italia.

Il contratto dell’articolo 18 deve essere tenuto in cabina?

Il contratto deve poter essere presentato su richiesta dell’autorità. L’allegato VII, o la sua forma ammessa, deve accompagnare la spedizione soggetta alla procedura di informazione generale. Concorda con il committente come esibire rapidamente il contratto e gli altri documenti in caso di controllo.

Hai una tratta specifica attraverso la Svizzera?

Invia il codice, la descrizione e la composizione del rifiuto, i Paesi di carico e scarico, i Paesi di transito e l’operazione prevista nell’impianto. Permitra ti aiuta a individuare la procedura e i documenti corretti prima di accettare il primo incarico.

Fonti ufficiali e approfondimenti

  1. UFAM, effetti del regolamento (UE) 2024/1157 sulla Svizzera, luglio 2026 (versione francese).
  2. UFAM, Transboundary movement of waste, edizione 2025, revisione del 30 settembre 2026.
  3. UFAM, modulo dell’allegato VII e modello di contratto dell’articolo 18.
  4. UFAM, nessun obbligo svizzero di registrazione per i trasportatori di rifiuti.
  5. Commissione europea, regolamento 2026/1703 relativo alla Svizzera.
  6. UFAM, consenso tacito al transito, aggiornamento del 1° ottobre 2026.
  7. Commissione europea, DIWASS e gestione transitoria dell’allegato VII.
L’articolo fornisce informazioni generali verificate il 9 ottobre 2026. Non sostituisce l’analisi di un trasporto specifico: la procedura dipende dal rifiuto, dalla tratta e dall’impianto.

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