Allegato VII 2026/2027: come compilare il nuovo modulo? | Permitra

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  • 2026-10-02

Permitra • Allegato VII • 2026/2027

Allegato VII 2026/2027: come compilare il nuovo documento prima di una spedizione di rifiuti?

Domani avete un carico di rifiuti che il committente definisce «lista verde». Avete ricevuto il codice 15 01 02, l’indirizzo del destinatario e la richiesta: «compilate l’Allegato VII». Da dove iniziare, chi firma il documento e quali dati non devono essere inventati?

Questa guida vi accompagna campo per campo nel nuovo modulo dell’Allegato VII del regolamento (UE) 2024/1157. Spiega inoltre cosa occorre stabilire prima di compilarlo e cosa cambia con DIWASS dal 2027.

Passo 1. Verificate se l’Allegato VII può essere effettivamente utilizzato

L’Allegato VII è un documento informativo che accompagna determinati trasferimenti transfrontalieri di rifiuti. Non è un’autorizzazione del vettore né sostituisce la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Per una tipica spedizione all’interno dell’UE occorre determinare congiuntamente: la corretta voce del rifiuto, la destinazione di trattamento, la quantità e lo status dei soggetti coinvolti.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 la procedura informativa di cui all’articolo 18 si applica a determinati rifiuti destinati al recupero, tra cui i rifiuti dell’Allegato III, le miscele ammesse dell’Allegato IIIA e i rifiuti dell’Allegato IIIB, se la quantità supera 20 kg. Un percorso distinto previsto dall’articolo 4, paragrafo 5 riguarda i rifiuti espressamente destinati ad analisi di laboratorio o prove sperimentali, alle condizioni indicate in tale disposizione; il limite di base è di 250 kg, salvo che le autorità competenti concordino una quantità maggiore nel caso specifico.

Verificate inoltre che il trasportatore disponga delle registrazioni nazionali richieste nei Paesi di spedizione, destinazione e transito. Un Allegato VII correttamente compilato non sostituisce, ad esempio, l’iscrizione polacca BDO né la pertinente comunicazione tedesca dell’attività del trasportatore.

Passo 2. Distinguete tre informazioni sul rifiuto

Informazione A cosa serve? Dove si trova nell’Allegato VII
Codice EWC/LoW (AVV) Identifica il rifiuto secondo l’elenco europeo dei rifiuti; da solo non determina la procedura transfrontaliera. 10(v) – elenco dei rifiuti UE
Codice Basilea/OCSE o voce pertinente dell’Allegato IIIA/IIIB Aiuta a determinare il regime transfrontaliero applicabile allo specifico flusso; il materiale deve corrispondere alla descrizione della voce e alle condizioni previste dalla normativa. 10(i)–(iv), a seconda del caso
Denominazione usuale e descrizione effettiva Indica quale materiale si trova effettivamente sul veicolo. 9 – denominazione usuale del rifiuto

Esempio: se il committente fornisce soltanto 15 01 02, conoscete il codice dell’elenco dei rifiuti UE. Servono comunque una descrizione della composizione, informazioni sulle contaminazioni, la corretta voce di classificazione per la spedizione e la conferma del trattamento previsto. Non aggiungete a memoria un codice Basilea/OCSE come presunto equivalente automatico del codice EWC.

Passo 3. Compilate il nuovo Allegato VII campo per campo

Le denominazioni dei campi riportate di seguito corrispondono al modulo polacco messo a disposizione dal GIOŚ. Prima del carico compilate i dati che possono essere determinati e completate al momento opportuno i campi che confermano consegna, ricezione e recupero. Non inserite date fittizie né firme «in anticipo».

Campi 1–4a: chi organizza la spedizione e cosa viene trasportato?

  • 1. Persona che organizza la spedizione. Inserite la denominazione completa o nome e cognome, indirizzo, persona di contatto, telefono ed e-mail. Si tratta del soggetto che organizza giuridicamente la spedizione dal Paese di spedizione; non indicate automaticamente il trasportatore o lo spedizioniere solo perché prepara tecnicamente il documento.
  • 2. Importatore/destinatario. Indicate il soggetto nel Paese di destinazione al quale è indirizzata la spedizione, con indirizzo e contatti. Se destinatario e impianto sono società diverse, distinguete il campo 2 dal campo 7.
  • 3. Quantitativo effettivo. Indicate la massa effettiva in tonnellate (Mg) e, quando utile o richiesto nel caso concreto, anche il volume in m³. Confrontatela con il documento di pesatura; non copiate una quantità stimata dal contratto se ne è stata caricata una diversa.
  • 4. Data effettiva della spedizione. Indicate la data di effettivo inizio della spedizione; in caso di rinvio del carico, correggete il documento prima della partenza.
  • 4 bis. Numero identificativo del container. Inseritelo quando il trasporto avviene in un container con tale numero. Se non applicabile, contrassegnatelo secondo il modulo/sistema utilizzato invece di inventare un numero.

Campo 5: ogni vettore effettivo

5(a), 5(b), 5(c). Inserite in successione il primo, il secondo e il terzo vettore se partecipano alla stessa spedizione. Il modulo prevede nome, indirizzo, contatti, mezzo di trasporto, data di consegna e firma. Se i vettori sono più di tre, allegate le informazioni richieste sugli altri vettori. I dati e le conferme di consegna devono corrispondere al reale svolgimento del trasporto.

La società che organizza la spedizione e il vettore possono essere soggetti diversi. Un cambio di veicolo non significa sempre cambio di vettore, ma occorre verificare che tutti i dati e le conferme richieste continuino a riflettere il trasporto effettivo.

Campi 6–8: da dove parte il rifiuto e dove sarà trattato?

  • 6. Produttore del rifiuto. Indicate i suoi dati e contatti. Se la persona del campo 1 non è il produttore iniziale o nuovo né un raccoglitore, consultate la nota del modulo relativa all’indicazione del produttore o raccoglitore appropriato.
  • 6a. Luogo di inizio della spedizione. Indicate l’indirizzo esatto del punto da cui il rifiuto parte effettivamente e i dati della persona responsabile di quel luogo. È un campo aggiuntivo; non omettetelo solo perché non figurava nel vecchio modulo. Se i dati coincidono con quelli del campo 1 o 6, il modulo consente il relativo rinvio.
  • 7. Impianto di recupero o laboratorio. Selezionate l’opzione corretta e indicate nome, indirizzo, contatti e il luogo effettivo in cui arriva il rifiuto. L’indirizzo dell’ufficio del destinatario non sostituisce l’indirizzo dell’impianto.
  • 8. Operazione di recupero (codice R) o, nel caso particolare dell’articolo 4, paragrafo 5, operazione di smaltimento (codice D). Indicate l’operazione che l’impianto eseguirà effettivamente. Se indicate R12 o R13, verificate le note del modulo relative alle informazioni aggiuntive sull’impianto successivo e sul recupero previsto.

Campi 9–11: descrizione, codici e Paesi

  • 9. Denominazione usuale del rifiuto. Descrivete che cosa è concretamente il materiale, ad esempio una determinata tipologia di rifiuti di imballaggio dopo la selezione; la descrizione deve corrispondere allo stato reale e alla classificazione adottata.
  • 10. Codici identificativi. Compilate i sottocampi pertinenti: (i) voce dell’Allegato IX della Convenzione di Basilea, (ii) codice OCSE se diverso, (iii) codice o codici appropriati per una miscela dell’Allegato IIIA, (iv) codice BEU per l’Allegato IIIB, (v) codice dell’elenco dei rifiuti UE (EWC/LoW), (vi) codice nazionale e (vii) altro – in base al caso effettivo. Il solo codice nel campo 10(v) non sostituisce la classificazione del rifiuto ai fini della procedura dell’articolo 18.
  • 11. Paesi interessati. Indicate il Paese di spedizione, tutti i Paesi di transito e il Paese di destinazione. Verificate la coerenza sia con il percorso pianificato sia con quello effettivamente seguito.

Campi 12–15: dichiarazioni, ricezione e recupero

  • 12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione e del produttore. Conferma la completezza dei dati, la stipula di un contratto scritto con il destinatario e, ove necessario, con l’impianto, nonché la presentazione degli accordi richiesti nel caso particolare dell’articolo 4, paragrafo 5. Il modulo prevede nomi, date e firme. Consultate la nota relativa alla firma del produttore o raccoglitore quando l’organizzatore è un soggetto diverso.
  • 13. Ricezione da parte del destinatario. Il destinatario compila questo campo dopo aver ricevuto la spedizione, se non coincide anche con l’impianto. Inserisce nome, data e firma.
  • 14. Ricezione da parte dell’impianto di recupero o del laboratorio. L’impianto/il laboratorio inserisce la quantità effettivamente ricevuta, nome, data e firma. La conferma di ricezione deve essere trasmessa alla persona che organizza la spedizione entro il termine indicato nell’articolo 18; la disposizione prevede due giorni lavorativi dalla ricezione.
  • 15. Conferma del recupero effettuato. Si tratta di una nuova fase separata successiva alla consegna del rifiuto. L’impianto competente conferma l’avvenuto recupero e la quantità; il modulo distingue tra preparazione per il riutilizzo o riciclaggio e altra forma di recupero. Ai sensi dell’articolo 18, la conferma deve avvenire quanto prima, al più tardi entro 30 giorni dal completamento del recupero e comunque non oltre un anno dalla ricezione del rifiuto.

Passo 4. Stipulate il contratto corretto prima della partenza

L’articolo 18, paragrafo 10 richiede un contratto scritto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario. Se il destinatario non è il gestore dell’impianto, il contratto deve essere firmato anche dal gestore dell’impianto. Il contratto deve essere concluso ed efficace al più tardi al momento della compilazione dell’Allegato VII e deve restare efficace fino al rilascio del certificato di recupero di cui all’articolo 18, paragrafo 9.

Assicuratevi che contenga almeno i dati dell’organizzatore, del destinatario e dell’impianto, delle persone che rappresentano le parti, la descrizione del rifiuto e i codici identificativi, la quantità, l’operazione di recupero e il periodo di validità. Sono inoltre necessari gli impegni previsti dalla normativa nel caso in cui la spedizione o il trattamento non avvengano come programmato. Se i rifiuti sono trasferiti tra due impianti della stessa persona giuridica, le norme consentono di sostituire il contratto con un’apposita dichiarazione di tale persona giuridica.

Un contratto commerciale con il cliente non soddisfa sempre queste condizioni. Confrontate le parti, l’ambito dei rifiuti, le quantità e l’impianto indicati nel contratto con i dati inseriti nell’Allegato VII. Su richiesta di un’autorità di controllo, la persona che organizza la spedizione o il destinatario deve presentare copia del contratto pertinente.

Passo 5. Applicate la modalità corretta: 2026 rispetto al 2027

Dal 21 maggio al 31 dicembre 2026

L’autorità polacca GIOŚ consente, durante questo periodo transitorio, la gestione cartacea dell’Allegato VII al di fuori di DIWASS. Utilizzate il nuovo modulo, assicuratevi che il documento accompagni il trasporto e stipulate un contratto conforme ai requisiti dell’articolo 18. Secondo le informazioni attuali del GIOŚ, in questo regime transitorio cartaceo le informazioni dell’Allegato VII non devono essere trasmesse due giorni lavorativi prima della partenza. DIWASS può essere utilizzato anche volontariamente. Verificate le regole e le indicazioni delle autorità competenti di tutti gli altri Paesi coinvolti nel percorso.

Dal 1° gennaio 2027

l’Allegato VII e le informazioni richieste dovranno essere gestiti elettronicamente tramite DIWASS o un sistema interconnesso. L’articolo 18 prevede che il modulo venga compilato, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima dell’inizio della spedizione. I dati sulla quantità effettiva, sul trasportatore o sui trasportatori e sul numero del container (se applicabile) possono essere comunicati al più tardi prima dell’avvio. I partecipanti devono avere un accesso al sistema organizzato in base al proprio ruolo.

Se durante il trasporto il documento non può essere mostrato online, assicuratevi che i partecipanti abbiano predisposto l’accesso alle informazioni richieste con un altro mezzo legalmente consentito. Non pianificate una spedizione basandovi su un modulo vuoto con l’idea che i dati mancanti saranno aggiunti dopo la partenza.

Allegato VII prima del carico – checklist da copiare

Prima di accettare la prima spedizione, verificate uno per uno questi punti:

  • ☐ Ho una descrizione precisa, la composizione e il corretto codice EWC/LoW del rifiuto.
  • ☐ Ho la corretta voce Basilea/OCSE o la qualificazione appropriata ai sensi dell’Allegato IIIA/IIIB; ho verificato le contaminazioni e il trattamento previsto.
  • ☐ Ho confermato che a questa spedizione si applica la procedura dell’articolo 18 e non la notifica PIC.
  • ☐ Conosco la persona che organizza la spedizione, il destinatario, il produttore, il punto di partenza e l’impianto effettivo.
  • ☐ Dispongo di un valido contratto scritto ai sensi dell’articolo 18, coerente con le parti e con il rifiuto indicati nel modulo.
  • ☐ Ho inserito il corretto codice R e i Paesi di spedizione, transito e destinazione.
  • ☐ Ho verificato prima della partenza la massa effettiva, la data e i dati di tutti i trasportatori effettivamente coinvolti.
  • ☐ Utilizzo il nuovo modulo dell’Allegato VII e la modalità applicabile alla data della spedizione (carta/DIWASS).
  • ☐ Ho verificato le autorizzazioni/registrazioni nazionali richieste al trasportatore e la modalità di conferma della ricezione e del recupero.

Errori frequenti nella compilazione dell’Allegato VII

«Il codice 15 01 02 è un codice della lista verde.»

È un codice dell’elenco dei rifiuti UE. Servono comunque una classificazione separata e corretta per la procedura di spedizione e informazioni sul materiale effettivo.

«Con l’Allegato VII cartaceo nel 2026 posso usare il vecchio modulo.»

No. Il GIOŚ richiede già il nuovo modulo del regolamento 2024/1157 e un contratto conforme al nuovo articolo 18.

«Il destinatario e l’impianto sono sempre la stessa società.»

Possono essere soggetti diversi. In tal caso occorre distinguere correttamente i campi 2 e 7 e verificare se il gestore dell’impianto è parte del contratto.

«Dopo la firma del destinatario la pratica è chiusa.»

Il nuovo modulo prevede anche la conferma della ricezione da parte dell’impianto (campo 14) e la conferma del recupero effettuato (campo 15).

Come può aiutare Permitra prima della prima spedizione?

Possiamo verificare la classificazione del rifiuto e la procedura applicabile alla tratta indicata, controllare un Allegato VII già predisposto e stabilire quali registrazioni nazionali del trasportatore vadano ulteriormente verificate. Per spedizioni regolari è inoltre utile definire un processo di scambio dati con la persona che organizza la spedizione, l’autista, il destinatario e l’impianto, anche in vista di DIWASS.

Avete un incarico e non sapete se potete procedere con l’Allegato VII?

Inviateci il codice EWC/LoW, la descrizione e composizione del rifiuto, il trattamento previsto e i Paesi di carico, transito e scarico. Verificheremo quali elementi di classificazione e documentazione devono essere confermati prima della partenza.

FAQ – Allegato VII nel 2026 e 2027

Nel 2026 si può utilizzare l’Allegato VII cartaceo?

Sì. Secondo la posizione del GIOŚ, fino al 31 dicembre 2026 questa procedura può essere gestita su carta al di fuori di DIWASS, utilizzando il nuovo modulo e il contratto richiesto. Verificate anche le regole delle autorità competenti degli altri Paesi sul percorso.

Il solo codice EWC basta per compilare il campo 10?

No. Il codice dell’elenco dei rifiuti UE viene inserito nel campo 10(v), ma la procedura transfrontaliera richiede l’analisi della pertinente voce Basilea/OCSE o dell’allegato applicabile, oltre alla descrizione e composizione del rifiuto.

Chi è responsabile della preparazione dell’Allegato VII?

La persona che organizza la spedizione. Gli altri partecipanti completano le informazioni e le conferme pertinenti al proprio ruolo, ad esempio il trasportatore nel campo 5 e l’impianto nei campi 14–15.

Il contratto dell’articolo 18 deve essere tenuto a bordo del veicolo?

La normativa richiede che il contratto sia stipulato e, su richiesta, presentato all’autorità di controllo dalla persona che organizza la spedizione o dal destinatario; ciò non va automaticamente interpretato come obbligo per l’autista di avere con sé una copia cartacea dell’intero contratto. L’Allegato VII deve invece accompagnare la spedizione o essere disponibile secondo la modalità elettronica applicabile.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027?

L’Allegato VII dovrà essere gestito elettronicamente. La persona che organizza la spedizione dovrebbe fornire le informazioni disponibili al più tardi due giorni lavorativi prima dell’inizio, mentre quantità effettiva, trasportatori e numero del container possono essere completati al più tardi prima della partenza.

Fonti ufficiali e modulo

  1. Regolamento (UE) 2024/1157 – articolo 4, articolo 18 e Allegato VII
  2. GIOŚ – attuale modulo polacco dell’Allegato VII (PDF)
  3. GIOŚ – periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027
  4. GIOŚ – regole per le spedizioni di rifiuti della lista verde e contratto
  5. Commissione europea – DIWASS e scambio di documenti
Il quadro giuridico e la prassi pubblicati dal GIOŚ sono stati verificati al 29 settembre 2026. L’articolo riguarda principalmente le spedizioni all’interno dell’UE. Le tratte che coinvolgono Paesi extra UE, miscele insolite, codici controversi o categorie particolari di rifiuti richiedono una valutazione separata della specifica spedizione.

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