Trasporto di rifiuti in Europa nel 2026/2027: quali autorizzazioni, registrazioni e documenti servono sulla tua tratta?

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  • 2026-09-28
Permitra • Trasporto di rifiuti in Europa • 2026/2027

Trasporto di rifiuti in Europa nel 2026/2027: quali autorizzazioni, registrazioni e documenti servono sulla tua tratta?

Hai un incarico per trasportare rifiuti dalla Polonia alla Germania, dalla Repubblica Ceca ai Paesi Bassi oppure dal Belgio all’Italia e sorge una domanda fondamentale: quali autorizzazioni, registrazioni e documenti deve avere il trasportatore per effettuare legalmente questo trasporto?

Dal 21 maggio 2026 nell’Unione europea si applicano disposizioni fondamentali del nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti. Nello stesso momento è entrato in funzione il sistema DIWASS, mentre dal 2027 cambierà anche la gestione delle spedizioni effettuate ai sensi dell’Allegato VII.

La principale difficoltà è che non esiste un’unica autorizzazione europea per il trasporto di rifiuti. Oltre alla procedura relativa alla spedizione stessa, bisogna verificare i requisiti di ogni Paese presente lungo la tratta.

Non esiste un’unica «autorizzazione europea per il trasporto di rifiuti»

È una regola fondamentale che ogni trasportatore dovrebbe conoscere prima di iniziare a effettuare trasporti internazionali di rifiuti.

La normativa UE disciplina principalmente le spedizioni transfrontaliere di specifiche partite di rifiuti. Allo stesso tempo, i singoli Stati dispongono di propri sistemi per le imprese che trasportano rifiuti.

In pratica, la conformità di un trasporto dovrebbe essere analizzata su tre livelli:

1

Rifiuto e procedura:
cosa stai trasportando esattamente e la spedizione rientra nell’Allegato VII oppure nella procedura di notifica e autorizzazione preventive per iscritto (PIC/notifica)?

2

Trasportatore e Paesi:
l’impresa dispone delle registrazioni o autorizzazioni richieste nel Paese di carico, nei Paesi di transito e nel Paese di scarico?

3

La spedizione concreta:
i documenti, i dati DIWASS, la tratta, l’impianto e i dati effettivi della spedizione sono coerenti con la procedura applicabile?

Due camion possono trasportare lo stesso tipo di rifiuto secondo la stessa procedura transfrontaliera e, nonostante ciò, solo uno dei trasportatori può disporre di tutte le registrazioni nazionali richieste.

Passo 1. Prima determina quale rifiuto sarà effettivamente trasportato

Prima di verificare BDO, §53, VIHB o altre autorizzazioni, è necessario stabilire correttamente la classificazione del rifiuto.

Un errore frequente consiste nel presumere:

«Il cliente ha indicato il codice EWC 15 01 02, quindi sappiamo già che il rifiuto è nella lista verde».

Non necessariamente.

Il codice EWC/LoW e la classificazione utilizzata per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono collegati, ma sono sistemi di classificazione diversi.

A seconda del caso, per un’analisi corretta possono essere necessari:

  • ✓ codice EWC / LoW
  • ✓ codice Basilea / OCSE
  • ✓ descrizione precisa del rifiuto
  • ✓ composizione del materiale
  • ✓ livello e tipo di contaminazione
  • ✓ caratteristiche di pericolo
  • ✓ destinazione e modalità di trattamento
  • ✓ operazione di recupero o smaltimento

Per questo la domanda «il codice rifiuto 15 01 02 può essere spedito con Allegato VII?» può richiedere ulteriori informazioni sul materiale concreto.

Passo 2. Allegato VII o notifica?

Dopo aver classificato correttamente il rifiuto, bisogna determinare la procedura applicabile alla sua spedizione transfrontaliera.

Procedura Situazione tipica Documentazione
Art. 18 / Allegato VII Determinati rifiuti destinati al recupero, compresi quelli degli allegati III, IIIA e IIIB Allegato VII + contratto richiesto + dati elettronici conformemente alle regole DIWASS
PIC / notifica Tra l’altro, determinati rifiuti pericolosi, rifiuti dell’allegato IV e altre spedizioni che richiedono autorizzazione Documento di notifica, documento di movimento, autorizzazioni, contratto, garanzia finanziaria e documentazione aggiuntiva

Quando si utilizza l’Allegato VII?

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1157, gli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 si applicano a determinate spedizioni di rifiuti destinati al recupero quando la quantità supera 20 kg.

Ciò riguarda in particolare i rifiuti elencati negli allegati III e IIIB e determinate miscele incluse nell’allegato IIIA.

Quando è necessaria la notifica?

La procedura di notifica e autorizzazione preventive per iscritto è molto più articolata. Può applicarsi, tra l’altro, a determinati:

  • rifiuti pericolosi,
  • rifiuti dell’allegato IV,
  • rifiuti che non possono essere correttamente ricondotti a una singola voce,
  • miscele di rifiuti,
  • rifiuti che richiedono un controllo particolare a causa della composizione o della contaminazione,
  • spedizioni soggette a regole specifiche in materia di recupero o smaltimento.

In questi casi, l’Allegato VII non sostituisce la notifica.

DIWASS: perché il 2026 e il 2027 vanno trattati in modo diverso?

DIWASS – Digital Waste Shipment System – è un elemento centrale della digitalizzazione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti nell’Unione europea.

Dal 21 maggio 2026 DIWASS viene utilizzato nelle procedure di notifica e autorizzazione preventive per iscritto.

21.05–31.12.2026

Per l’Allegato VII è previsto un periodo transitorio. Il documento può essere predisposto al di fuori di DIWASS e accompagnare il trasporto in formato cartaceo, ma deve già essere utilizzato il nuovo modello dell’Allegato VII insieme a un contratto conforme all’articolo 18 del Regolamento 2024/1157.

Dal 01.01.2027

Le spedizioni soggette all’articolo 18 dovranno essere gestite elettronicamente tramite DIWASS o sistemi collegati a DIWASS. L’organizzazione dei trasporti richiederà uno scambio anticipato di informazioni tra i partecipanti.

Cosa significa per il trasportatore?

Le imprese che effettuano regolarmente trasporti di rifiuti non dovrebbero considerare DIWASS semplicemente come un altro modulo.

Il sistema richiede la corretta identificazione dei partecipanti alla spedizione, pertanto avranno ancora maggiore importanza:

  • i dati della persona che organizza la spedizione,
  • i dati del produttore dei rifiuti,
  • i dati del trasportatore,
  • i dati del destinatario,
  • i dati dell’impianto di recupero,
  • la classificazione del rifiuto,
  • la tratta e la data prevista della spedizione.

Passo 3. Verifica ogni Paese lungo la tratta, non solo carico e scarico

Uno degli errori più frequenti è analizzare esclusivamente il Paese di carico e il Paese di destinazione.

Se il trasporto segue la tratta:

Polonia → Germania → Paesi Bassi

occorre verificare anche i requisiti tedeschi applicabili al trasportatore.

È importante ricordare che non esiste un’unica regola europea sul transito. In uno Stato il semplice transito può comportare un obbligo di registrazione, mentre in un altro le regole possono essere diverse.

Polonia – BDO

Il trasporto professionale di rifiuti sul territorio polacco richiede, di regola, un’apposita iscrizione nel Registro BDO.

Per i trasportatori esteri è particolarmente importante che, secondo la posizione ufficiale BDO, l’obbligo si applichi anche alle imprese che effettuano il transito di rifiuti attraverso la Polonia, anche se sia il punto di partenza sia la destinazione del trasporto si trovano fuori dalla Polonia.

Per un’impresa estera priva di una sede secondaria in Polonia, la procedura di registrazione è diversa dalla registrazione standard di un’impresa polacca.

Germania – §53 e §54 KrWG

In Germania sono determinanti il tipo di rifiuti trasportati e la natura dell’attività.

Per la raccolta e il trasporto di rifiuti può essere necessaria una comunicazione dell’attività ai sensi del §53 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Per i rifiuti pericolosi occorre invece verificare se è necessaria un’autorizzazione ai sensi del §54 KrWG.

Si tratta di due procedure diverse. Un documento adeguato per rifiuti standard non deve essere considerato automaticamente un’autorizzazione al trasporto di rifiuti pericolosi.

Paesi Bassi – VIHB

Le imprese che trasportano professionalmente rifiuti nei Paesi Bassi devono verificare se sono tenute a iscriversi al registro VIHB gestito da NIWO.

L’obbligo non riguarda soltanto le imprese olandesi. NIWO indica anche requisiti per le imprese estere che effettuano professionalmente trasporti di rifiuti nei Paesi Bassi.

Italia – ALBO, categoria 6

Le imprese che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano sono soggette al sistema italiano Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per le imprese che effettuano esclusivamente trasporto transfrontaliero di rifiuti, la categoria di riferimento è la categoria 6.

Belgio – un Paese, più sistemi

Il Belgio dimostra bene perché indicare soltanto il Paese non è sempre sufficiente.

  • Fiandre – OVAM,
  • Vallonia – SPW,
  • Regione di Bruxelles-Capitale – Bruxelles Environnement.

Per questo l’affermazione «ho un’autorizzazione per il Belgio» dovrebbe sempre portare a una domanda ulteriore: a quale regione e a quale ambito di attività si riferisce il documento?

Quali documenti devono essere disponibili durante il trasporto?

Non esiste un unico «fascicolo dell’autista» universale adatto a ogni trasporto di rifiuti in Europa.

La documentazione necessaria dipende dal rifiuto, dalla procedura applicata e dai Paesi presenti lungo la tratta.

Per una spedizione con Allegato VII occorre verificare, tra l’altro:

  • ✓ Allegato VII correttamente compilato
  • ✓ coerenza dei dati con il rifiuto effettivamente trasportato
  • ✓ dati di tutti i partecipanti
  • ✓ dati del trasportatore
  • ✓ prova delle registrazioni richieste
  • ✓ documenti richiesti a livello locale

Fino alla fine del 2026 occorre ricordare che l’utilizzo dell’Allegato VII cartaceo nel periodo transitorio non significa che sia ancora possibile utilizzare il vecchio modello.

Come verificare correttamente una tratta concreta?

In Permitra iniziamo l’analisi raccogliendo le informazioni che possono realmente modificare l’ambito degli obblighi.

Per una prima verifica è utile predisporre:

1

Paese di registrazione del trasportatore – un’impresa dell’UE può avere possibilità diverse rispetto a un’impresa stabilita fuori dall’UE.

2

Paese di carico e scarico – cioè Paese di spedizione e Paese di destinazione.

3

Tutti i Paesi di transito – non vanno omessi gli Stati attraversati soltanto dal veicolo.

4

Codice e descrizione del rifiuto – preferibilmente EWC/LoW e Basilea/OCSE, se disponibili.

5

Composizione e caratteristiche del rifiuto – soprattutto quando la classificazione non è evidente.

6

Operazione di recupero o smaltimento e dati dell’impianto di destinazione.

7

Frequenza dei trasporti – un incarico occasionale e una tratta regolare possono richiedere un’organizzazione diversa.

Esempi: perché indicare solo il Paese non basta?

Esempio 1: Polonia → Germania → Paesi Bassi

Un trasportatore riceve un incarico regolare per trasportare rifiuti dalla Polonia a un impianto di recupero nei Paesi Bassi.

La domanda «basta BDO?» è troppo limitata.

  1. la classificazione del rifiuto,
  2. Allegato VII o notifica,
  3. iscrizione polacca BDO,
  4. requisiti tedeschi,
  5. VIHB nei Paesi Bassi,
  6. DIWASS,
  7. documentazione durante il trasporto.

Esempio 2: Lituania → Polonia → Germania

In questo caso la Polonia è esclusivamente un Paese di transito.

«Non carichiamo né scarichiamo in Polonia, quindi BDO non ci riguarda».

Questa supposizione è errata. Secondo la posizione ufficiale BDO, un trasportatore estero che trasporta rifiuti attraverso il territorio polacco è soggetto all’obbligo di registrazione anche quando sia il punto di origine sia la destinazione si trovano fuori dalla Polonia.

Gli errori più frequenti nel trasporto di rifiuti in Europa

«Ho BDO, quindi posso trasportare rifiuti in tutta l’UE».

No. BDO è un sistema di registrazione polacco. Gli altri Stati possono prevedere propri requisiti per i trasportatori di rifiuti.

«Ho l’Allegato VII, quindi non mi servono altre autorizzazioni».

Non sempre. L’Allegato VII riguarda una specifica procedura di spedizione transfrontaliera e non sostituisce automaticamente le registrazioni nazionali del trasportatore.

«Il codice del rifiuto non ha l’asterisco, quindi è sicuramente nella lista verde».

No. La classificazione ai fini della spedizione transfrontaliera deve essere determinata sulla base delle norme e degli elenchi applicabili. Il solo codice EWC non è sempre sufficiente.

«Attraverso soltanto il Paese, quindi la registrazione non serve».

Questa regola non può essere applicata a tutta Europa. Gli obblighi di transito devono essere verificati separatamente per ogni Paese.

«Nel 2027 stamperò semplicemente l’Allegato VII come prima».

Dal 2027, le spedizioni soggette all’articolo 18 dovranno essere gestite elettronicamente tramite DIWASS o sistemi ad esso collegati.

Come aiuta Permitra i trasportatori nel trasporto di rifiuti in Europa?

Un trasportatore non deve necessariamente mantenere un reparto compliance interno che analizzi continuamente la normativa sui rifiuti in numerosi Paesi.

Permitra è specializzata nel trasporto transfrontaliero di rifiuti e nei requisiti europei di registrazione per i trasportatori.

Possiamo analizzare la tratta prevista, verificare i requisiti dei singoli Paesi e, se necessario, assistere nelle corrette procedure di registrazione.

Hai una nuova tratta per rifiuti? Verifica i requisiti prima che il camion vada al primo carico.

Inviaci il codice del rifiuto e la tratta, compresi il Paese di carico, il Paese di scarico e tutti i Paesi di transito. Verificheremo quali aspetti richiedono controllo e quali registrazioni o autorizzazioni possono essere necessarie al trasportatore.

Non servono sempre tutte le autorizzazioni possibili. Servono quelle che derivano realmente dalla tua tratta, dal rifiuto e dal modo in cui viene effettuato il trasporto.

FAQ – trasporto di rifiuti in Europa

Il BDO polacco consente di trasportare rifiuti in tutta l’Unione europea?

No. BDO è un registro polacco. Negli altri Stati occorre verificare separatamente i requisiti locali applicabili ai trasportatori di rifiuti.

Un trasportatore estero deve avere BDO se attraversa soltanto la Polonia in transito?

In linea generale, sì. La posizione ufficiale BDO indica che l’obbligo di registrazione si applica anche ai trasportatori esteri che trasportano rifiuti attraverso la Polonia.

L’Allegato VII è un’autorizzazione al trasporto di rifiuti?

No. L’Allegato VII è un documento utilizzato nell’ambito degli obblighi generali di informazione previsti dall’articolo 18 del Regolamento 2024/1157. Non sostituisce le autorizzazioni nazionali del trasportatore.

Ogni rifiuto non pericoloso può essere trasportato con Allegato VII?

No. Occorre verificare la classificazione del rifiuto secondo gli allegati pertinenti del Regolamento 2024/1157 e le altre condizioni della procedura.

Dal 2027 l’Allegato VII sarà gestito tramite DIWASS?

Sì. Il periodo transitorio per la gestione cartacea dell’Allegato VII dura fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, le spedizioni soggette all’articolo 18 dovranno essere gestite utilizzando DIWASS.

Fonti ufficiali e ulteriori approfondimenti

  1. Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti – EUR-Lex
  2. GIOŚ – Allegato VII e periodo transitorio DIWASS
  3. GIOŚ – spedizioni di rifiuti della «lista verde»
  4. GIOŚ – punto informativo DIWASS
  5. BDO – obbligo di registrazione per i trasportatori che trasportano rifiuti attraverso la Polonia
  6. BDO – registrazione delle imprese estere
  7. Germania – §53 Kreislaufwirtschaftsgesetz
  8. Germania – §54 Kreislaufwirtschaftsgesetz
  9. NIWO – registrazione VIHB per trasportatori esteri di rifiuti
  10. Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 6
Questo articolo ha carattere generale e riflette lo stato verificato al 25 settembre 2026. Non sostituisce l’analisi di un trasporto concreto. Gli obblighi possono dipendere dalla classificazione e composizione del rifiuto, dalla modalità di trattamento, dal Paese di spedizione, dal Paese di destinazione, dai Paesi di transito, dallo status dei partecipanti alla spedizione e dai requisiti amministrativi locali.

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